Sez. 2, Sentenza n. 2300 del 08/07/1972 (Rv. 359651 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - LOCALITA SISMICHE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - ART 8 DELLA LEGGE N 1648 DEL 1962 - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - LOCALITA SISMICHE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - ART 8 DELLA LEGGE N 1648 DEL 1962 - LIMITI.*
Le Disposizioni sulle distanze fra costruzioni nelle localita sismiche, contenute nel quinto, sesto e settimo comma dell'art 8 della legge 25 novembre 1962, n 1648, non hanno recepito integralmente il cosiddetto 'principio di prevenzioné, come invece avevano fatto i precedenti decreti 19 agosto 1917, n 1399 e 22 novembre 1937, n 2105, regolanti la stessa materia, ma ne hanno accolto una Forma attenuata, nel senso che hanno lasciato a colui che costruisca per primo l'alternativa fra edificazione sul confine ed edificazione ad almeno tre metri da esso - in modo da rendere condizionato da tale scelta il comportamento del vicino che voglia a sua volta costruire-ma gli hanno tolto la possibilita di non rispettare quel limite. Conseguentemente, il proprietario di un fondo non ancora edificato ha diritto di opporsi alla costruzione che venga eretta nel fondo vicino a meno di tre metri dal confine. (V 3433'69, mass n 343523; 2566'69, mass n 342155).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 19/08/1917 num. 1399 art. 226, Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 12, Legge 25/11/1962 num. 1648 art. 8, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)