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Sez. 1, Sentenza n. 9334 del 09/05/2016 (Rv. 639618 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Appello proposta da società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese - Questione proposta per la prima volta in cassazione - Documentazione a corredo della stessa - Produzione ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639618-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

La parte che, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l'eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, è ammessa a produrre ivi, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la documentazione volta a comprovare l'estinzione della società appellante, potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)