Sez. U, Sentenza n. 11191 del 17/07/2003 (Rv. 565193 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE | Condanna nelle spese - Inammissibilità.
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L'ufficio del pubblico ministero non può sostenere l'onere delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)