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Sez. U, Sentenza n. 11191 del 17/07/2003 (Rv. 565193 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE | Condanna nelle spese - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565193-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE

L'ufficio del pubblico ministero non può sostenere l'onere delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)