Sez. 1 - , Ordinanza n. 15714 del 11/06/2019 (Rv. 654425 - 02)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minori - Procedimento ex art. 7 l.n. 64 del 1994 - Distribuzione dell'onere della prova tra le parti - Poteri ufficiosi del Tribunale - Fondamento.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale di minori, nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni, di cui all'art. 7 della legge n. 64 del 1994, il P.M. ha l'onere di provare l'esistenza del diritto di affidamento in capo al ricorrente e il fatto della sottrazione del minore, mentre l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi del rientro grava in linea generale, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sul soggetto che si oppone ad esso, fermi restando, tuttavia, i poteri di indagine officiosa del Tribunale, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c., in particolare quanto alla verifica dei fatti impeditivi, senza che esso sia vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore, né sussistendo alcuna limitazione delle fonti di prova, ivi compresa la c.t.u., e potendo il Tribunale decidere sulla base di semplici "informazioni", giustificandosi tale connotazione officiosa del procedimento con l'esigenza di tutela del minore da trasferimenti illeciti, scopo ultimo della Convenzione.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)