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Sez. 1, Sentenza n. 3544 del 27/04/1990 (Rv. 466885 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - CONTRATTO - STIPULANTE - USUARIO DEL BENE ASSICURATO - BENEFICIARIO DELL'INDENNIZZO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466885-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - CONTRATTO - STIPULANTE - USUARIO DEL BENE ASSICURATO - BENEFICIARIO DELL'INDENNIZZO - INDIVIDUAZIONE.*

In caso di stipula di un contratto di Assicurazione contro i danni da parte dell'usuario del bene assicurato, il beneficiario dello indennizzo che non sia espressamente indicato, può essere identificato nello stesso stipulante e non nel proprietario del bene sempre che sia accertato che la società assicuratrice e l'usuario abbiano stipulato un contratto atipico (lecito) di Assicurazione a beneficio del medesimo usuario, con il riscontro dell'interesse anche dell'assicuratore ad un tale contratto alla stregua del disposto dell'art. 1904 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)