Sez. L, Sentenza n. 4731 del 05/11/1977 (Rv. 388343 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI EX ART 1 DEL DLCPS N 273 DEL 1947 - NORME SUCCESSIVE - ABROGAZIONE DEL PREDETTO ARTICOLO 1 - ESCLUSIONE - LIMITI EX ART 12 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI EX ART 1 DEL DLCPS N 273 DEL 1947 - NORME SUCCESSIVE - ABROGAZIONE DEL PREDETTO ARTICOLO 1 - ESCLUSIONE - LIMITI EX ART 12 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971.*
L'art 1 lettera a DLCPS n 273 del 1947, secondo cui la proroga legale dei contratti agrari non e ammessa se il concedente, coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacita lavorativa sua e della sua famiglia sia adeguata, non e stato abrogato da alcuna norma successiva. Esso non si applica soltanto, ai sensi dell'art 12 della legge n 11 del 1971, se l'affittuario abbia eseguito a sue spese miglioramenti seguendo le procedure di cui agli artt 2 e 14 della stessa legge.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)