Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015 (Rv. 638095 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Effettiva titolarità del rapporto controverso - Contestazione - Natura - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Mera difesa - Conseguenze processuali.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
La questione relativa alla titolarità del rapporto controverso, attinente al merito della lite, non costituisce una eccezione in senso stretto, soggetta al regime decadenziale disciplinato nel sistema processuale, ma, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, quando con essa introdotti nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del "thema decidendum" e del "thema probandum", con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal "thema decidendum" dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza "ex officio", in base alle risultanze ritualmente acquisite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)