Sez. 3 - , Sentenza n. 38084 del 02/12/2021 (Rv. 662992 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Cosa locata - Consegna e mantenimento in buono stato al fine di servire all'uso convenuto - Obbligo del locatore - Portata - Conseguenze.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
Il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)