Sez. 3, Sentenza n. 11969 del 17/05/2010 (Rv. 613088 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Obbligo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione - Diligente esecuzione della prestazione - Obbligo di eseguire i necessari accertamenti prima della consegna della cosa - Omissione - Rilevanza - Azione di risarcimento danni - Prova liberatoria - Onere a carico del locatore.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
In tema di vizi della cosa locata, il locatore é tenuto, ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e, quindi, dovendo adempiere con diligenza la relativa prestazione, il medesimo deve eseguire, prima della consegna, i necessari accertamenti, la cui omissione é ragione di colpa. Qualora il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento per i danni derivati dai vizi della cosa locata, il locatore è esente da responsabilità solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)