Sez. 3, Sentenza n. 14094 del 01/07/2005 (Rv. 582496 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Cosa locata - Consegna e mantenimento in buono stato al fine di servire all'uso convenuto - Obbligo del locatore - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
Il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, non già fornita di dotazioni al riguardo necessarie od utili in astratto, bensì in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che -nel riformare la sentenza del giudice di prime cure- aveva ritenuto il locale adibito all'esercizio di attività artigianale di ciclista e vendita di articoli sportivi inidoneo all'uso per il quale era stato locato, in quanto privo di vetri antisfondamento o di serrande metalliche apposte alle aperture verso l'esterno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)