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Sez. 3, Sentenza n. 421 del 10/11/1982 Ud. (dep. 20/01/1983) Rv. 156962 - 01

ACQUE - INQUINAMENTO - LAVAGGIO INDUSTRIALE DI AUTOCISTERNE ED AUTOVEICOLI - SCARICO DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156962-01

ACQUE - INQUINAMENTO - LAVAGGIO INDUSTRIALE DI AUTOCISTERNE ED AUTOVEICOLI - SCARICO DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - SUSSISTENZA.*

In tema di inquinamento delle acque, il lavaggio industriale di autocisterne ed autocarri, utilizzati per il trasporto di petroli, colle, ecc., organizzato su basi industriali ed in via continuativa, al servizio di imprese, costituisce attività economicamente e giuridicamente riconducibile alla nozione di "insediamento produttivo", ai sensi della legge 8 ottobre 1976 n. 690, art. 1 quater. Da tale legge risulta, infatti, che le attività di prestazione di servizi possono essere parificate al concetto di "insediamento civile" solo se diano "origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi". (V mass n 154274).*

Riferimenti normativi: Legge 08/10/1976 num. 690 art. 1 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)