Sez. L, Sentenza n. 10041 del 24/07/2001 (Rv. 548435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Cessazione del servizio presso una cooperativa per inabilità permanente - Diritto alla indennità commisurata agli anni mancanti al raggiungimento, da parte del lavoratore, del sessantesimo anno di età, anziché della età pensionabile - Modifiche previste dalla successiva normativa contrattuale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Il diritto, previsto dal regolamento di una cooperativa in favore del lavoratore cessato dal servizio per inabilità permanente accertata, ad una indennità commisurata agli anni mancanti al raggiungimento, da parte dello stesso, del sessantesimo anno di età, non può essere influenzato, quanto al suo contenuto, dalle successive modifiche della normativa contrattuale della cooperativa stessa, il cui nuovo regolamento preveda la commisurazione di detta indennità agli anni mancanti al raggiungimento della età pensionabile, atteso che ogni contratto esplica i propri effetti in relazione al proprio ambito temporale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)