Sez. L, Sentenza n. 1375 del 04/02/1993 (Rv. 480694 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti | Cessazione del servizio presso un consorzio di bonifica - Diritto alla cosiddetta pensione consortile - Modifiche peggiorative previste da un successivo contratto collettivo - Influenza - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti
Il diritto alla pensione consortile, previsto dalla contrattazione collettiva dei dipendenti dei consorzi di bonifica che abbiano optato per tale trattamento in sostituzione dell'indennità di anzianità, nascendo alla data della cessazione del servizio, nella quale si perfeziona la fattispecie costitutiva del trattamento pensionistico, e costituendo, nell'ambito di un rapporto obbligatorio di durata, un diritto di credito che trova la sua causa nelle prestazioni già eseguite dal dipendente, non può essere influenzato da modifiche peggiorative previste da un successivo contratto collettivo, essendo le organizzazioni sindacali dei lavoratori prive del potere di disporre di tale diritto e non essendo al riguardo utilizzabili, in mancanza del carattere migliorativo della nuova disciplina, né lo schema del contratto a favore di terzi di cui agli artt. 1411 e segg. cod. civ. né quello di cui agli artt. 2028 e segg. dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1412, Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)