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Sez. L - , Sentenza n. 15027 del 08/06/2018 (Rv. 649284 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere - Particolari condizioni ambientali ed operative - Straordinarietà delle circostanze - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649284-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui al comma 564 dello stesso articolo, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)