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Sez. L, Sentenza n. 188 del 17/01/1989 (Rv. 461401 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITORE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PECUNIARIE COMPRESO NELLA CATEGORIA DEI MODESTI O PICCOLI CONSUMATORI - MAGGIOR DANNO RISARCIBILE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE - AZIONE DEL CREDITORE ESERCITATA PER IL RISARCIMENTO SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCERTAMENTO DEL RITARDATO PAGAMENTO - DEPURAZIONE DEGLI INTERESSI - GIÀ RICEVUTI IN VIRTÙ DEL GIUDICATO - IN ORDINE ALLA SOMMA LIQUIDATA A TALE TITOLO IN RELAZIONE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1989-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461401-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITORE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PECUNIARIE COMPRESO NELLA CATEGORIA DEI MODESTI O PICCOLI CONSUMATORI - MAGGIOR DANNO RISARCIBILE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE - AZIONE DEL CREDITORE ESERCITATA PER IL RISARCIMENTO SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCERTAMENTO DEL RITARDATO PAGAMENTO - DEPURAZIONE DEGLI INTERESSI - GIÀ RICEVUTI IN VIRTÙ DEL GIUDICATO - IN ORDINE ALLA SOMMA LIQUIDATA A TALE TITOLO IN RELAZIONE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - DIVIETO.*

Con riguardo al creditore di prestazione previdenziale pecuniaria, compreso nella categoria dei modesti o piccoli consumatori, cioè dei soggetti che spendono il denaro per l'acquisto di beni di consumo e servizi necessari a soddisfare gli ordinari bisogni di vita, il maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. consiste nella maggior somma di denaro occorrente per l'acquisto degli anzidetti beni e servizi, e, quindi, in un pregiudizio autonomo ed eterogeneo rispetto a quello rappresentato dal lucro cessante presunto, dove il "danno maggiore" è costituito dalla differenza tra il tasso legale annuo e quello ricavabile da altre più vantaggiose forme d'investimento. Consegue che, nella ipotesi in cui il creditore della prestazione predetta, il cui ritardato pagamento sia stato già accertato giudizialmente, abbia agito in un successivo giudizio per il risarcimento del maggior danno ai sensi della citata norma, la somma liquidatagli a tale titolo in relazione alla svalutazione monetaria non deve essere depurata degli interessi moratori già percepiti dal creditore medesimo in virtù del giudicato. (Conf 5135/88, mass n 458891; (contra 260/88, mass n 456839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)