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Sez. L, Sentenza n. 3590 del 24/05/1988 (Rv. 458891 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - INGEGNERE O ARCHITETTO GIÀ PENSIONATO IN VIRTÙ DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER PREGRESSA ATTIVITÀ LAVORATIVA E SVOLGENTE LA LIBERA PROFESSIONE - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - OBBLIGATORIETÀ - POSSIBILITÀ O NO DI CONSEGUIRE LA PENSIONE A CARICO DI DETTA CASSA - IRRILEVANZA - LIMITI - RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI, MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA.*
Stato
decisa il 1988-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458891-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - INGEGNERE O ARCHITETTO GIÀ PENSIONATO IN VIRTÙ DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER PREGRESSA ATTIVITÀ LAVORATIVA E SVOLGENTE LA LIBERA PROFESSIONE - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - OBBLIGATORIETÀ - POSSIBILITÀ O NO DI CONSEGUIRE LA PENSIONE A CARICO DI DETTA CASSA - IRRILEVANZA - LIMITI - RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI, MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA.*

L'ingegnere o l'architetto, che, già pensionato in virtù di una Forma di previdenza obbligatoria corrispondente a pregressa attività lavorativa, svolga la libera professione, è tenuto all'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, indipendentemente dalla circostanza che egli possa o meno conseguire la pensione a carico di detta cassa, non sussistendo nel sistema previdenziale delle professioni intellettuali, ispirato al principio solidaristico, un nesso sinallagmatico fra contribuzione e prestazione previdenziale ed essendo egli tutelato, in caso di mancata maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione, dal rimborso dei contributi versati, maggiorati degli interessi legali, senza che sia configurabile alcuna violazione dell'art. 53 della Costituzione. (818/88, mass n 457217; (V 518/88, mass n 457028; (V 7215/87, mass n 455330; (V 7153/87, mass n 455296; (V 6638/86, mass n 448793).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)