Sez. 1, Sentenza n. 682 del 24/02/1975 (Rv. 374017 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - PER COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - ESENZIONE TOTALE O RIDUZIONE PROPORZIONALE DELL'IMPOSTA PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 35 DEL 1960 - APPLICABILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - PER COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - ESENZIONE TOTALE O RIDUZIONE PROPORZIONALE DELL'IMPOSTA PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 35 DEL 1960 - APPLICABILITA.*
La legge 19 luglio 1961 n 659, nell'estendere agli edifici elencati nell'art 2, comma secondo, della legge 21 giugno 1938 n 1094, il trattamento fiscale previsto - in tema di imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di case di abitazione non di lusso - dalla legge 2 luglio 1949 n 408, e successive proroghe e modifiche, ha inteso indubbiamente richiamare anche la legge 2 febbraio 1960, n 35 che, all'art 5, ha sostituito, per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1961, alla esenzione totale la riduzione dell'imposta in una misura variante a seconda della data di ultimazione della costruzione, indipendentemente dalla data d'inizio dei lavori, facendo salva con la norma transitoria di cui all'ultimo comma dell'art 1 l'esenzione totale per le sole costruzioni, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, che fossero state ultimate entro il 31 dicembre 1961. (Conf 2575/71, mass n 353660; 1960/70, mass n 348332).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 21/06/1938 num. 1094 art. 2, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 02/02/1960 num. 35 art. 1, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5, Legge 19/07/1961 num. 659 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)