Sez. 1, Sentenza n. 5284 del 06/12/1977 (Rv. 388950 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - EDIFICI SCOLASTICI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 659 DEL 1961 - LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - EDIFICI SCOLASTICI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 659 DEL 1961 - LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITA.*
L'art 1 della legge 19 luglio 1961, n 659, che ha esteso anche agli edifici scolastici le agevolazioni tributarie contemplate per le case di abitazione non di lusso dalla legge 2 luglio 1949, n 408, e successive proroghe e modifiche, ha avuto riguardo, con questa ultima espressione, anche alle Disposizioni della legge 2 febbraio 1960, n 35, la quale, all'art 5, ha stabilito l'esenzione totale dall'imposta di consumo per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1961, mentre per quelli ultimati oltre tale data ha concesso solo esenzioni parziali, gradualmente decrescenti. (Conf 843/75, mass n 374223; (Conf 682/75, mass n 374017; (Conf 3861/74, mass n 372396).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5, Legge 19/07/1961 num. 659 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)