Sez. 1, Sentenza n. 2575 del 26/08/1971 (Rv. 353660 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DI COSTRUZIONE - BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 19 LUGLIO 1961 N 659 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DI COSTRUZIONE - BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 19 LUGLIO 1961 N 659 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La legge 19 luglio 1961, n 659, nell'estendere agli edifici elencati nell'art 2, comma secondo, della legge 21 giugno 1938 n 1094 il trattamento fiscale previsto, in tema di imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione delle case di abitazione non di lusso, dalla legge 2 luglio 1949, n 408 e successive proroghe e modificazioni, ha inteso richiamare anche la legge 2 febbraio 1960, n 35, che, all'art 5, ha sostituito per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1965, all'esenzione totale la riduzione dell'imposta in una misura variante a seconda dalla data di ultimazione della costruzione, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, facendo salva, con la norma transitoria di cui all'ultimo comma dell'art 1, l'esenzione totale per le sole case di abitazione, la cui costruzione, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, fosse stata ultimata entro il 31 dicembre 1961. Pertanto, ai sensi della citata legge n 659 del 1961, il beneficio della esenzione totale dalla imposta di consumo e applicabile soltanto a quelli fra i predetti edifici, la cui costruzione sia stata ultimata entro il 31 dicembre 1961, indipendentemente dalla data di inizio, mentre per quelli ultimati dopo tale data spetta il piu limitato beneficio della riduzione previsto dall'art 5 della legge n 35 del 1960. (V 1960'70, mass n 348332).*
Riferimenti normativi: Legge 19/07/1961 num. 659 CORTE COST., Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5, Legge 21/06/1938 num. 1094 art. 2, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)