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Sez. 5, Sentenza n. 3762 del 22/02/2000 Ud. (dep. 23/03/2000) Rv. 215724 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono - Domanda - Effetti sui poteri del giudice - Sospensione automatica - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215724-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, la presentazione dell'istanza di condono, non esclude automaticamente la potestà del giudice ordinario di conoscere della vicenda, ma consente la possibilità di sospenderne l'esame giudiziario in attesa di definizione delle procedure di condono. L'effetto sospensivo non si verifica, per la semplice presentazione della domanda in sede amministrativa, bensì soltanto in esito agli accertamenti consentiti al giudice ordinario, consistenti nella verifica che le opere edilizie siano state completate entro il termine del 31.12.1993, e che l'immobile non superi la volumetria prevista dalla legge. L'esito negativo dell'indicato esame, determina la persistenza del potere funzionale del giudice di verificare la legittimità dei comportamenti, indipendentemente dall'esito della procedura amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)