Sez. 3, Sentenza n. 291 del 26/11/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 226872 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Condono edilizio ex Legge n. 326 del 2003 - Avvenuta presentazione della domanda - Effetti sulla esecuzione di misure cautelari reali sull'immobile - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia la avvenuta presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi effettuata ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazione con Legge 24 novembre 2003 n. 326, cd. condono edilizio, non incide sulla possibilità di eseguire la misura cautelare reale disposta sull'immobile oggetto di condono.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)