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Sez. 3, Sentenza n. 2435 del 14/07/1972 (Rv. 359888 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE - SEMPLICE MENDACIO, OMESSA PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO FAVOREVOLE ALL'AVVERSARIO O SILENZIO - DOLO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359888-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE - SEMPLICE MENDACIO, OMESSA PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO FAVOREVOLE ALL'AVVERSARIO O SILENZIO - DOLO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

A costituire il dolo processuale della parte, di cui all'art 395 n 1, cod proc civ, non basta una qualsiasi condotta sleale, ma e necessaria una condotta che violi la posizione giuridica dell'altra parte, impedendole di svolgere dinanzi al giudice la propria difesa. In particolare i comuni espedienti difensivi - con i quali una delle parti si giovi di una situazione di sfavore in cui versi l'altra, non imputabile ad un proprio fatto positivo - sono estranei al concetto di dolo processuale, che, in un sistema fondato sul principio dell'Onere della prova, come quello vigente, non impone alle parti il dovere di portare a conoscenza del giudice fatti pregiudizievoli per la propria linea difensiva. Di conseguenza, non costituisce dolo processuale il semplice mendacio o l'omessa produzione di un documento favorevole alla tesi avversaria, o ancora il semplice silenzio. (Conf 3105'69, mass n 343045; 3775'69, mass n 344060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)