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Sez. 2, Sentenza n. 593 del 21/02/1969 (Rv. 338802 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - ATTIVITA AGRICOLA - NOZIONE - CURA DEI PARCHI, DEI VIALI E DEI GIARDINI COMUNALI ASSUNTA IN APPALTO DA UN IMPRENDITORE SPECIALIZZATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338802-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - ATTIVITA AGRICOLA - NOZIONE - CURA DEI PARCHI, DEI VIALI E DEI GIARDINI COMUNALI ASSUNTA IN APPALTO DA UN IMPRENDITORE SPECIALIZZATO - ESCLUSIONE.*

Le sole attivita che si inquadrano nell'ambito dell'economia agricola, in quanto volte alla coltivazione della terra per farla produrre e ricavarne i frutti utili all'uomo, attengono al particolare ordinamento delle assicurazioni sociali previste per i lavoratori della agricoltura, con la conseguenza che, ai fini predetti, possono correlativamente considerarsi agricoltori e lavoratori della agricoltura solo coloro che si dedicano alla coltivazione di un fondo rustico facente parte di un'azienda agricola e, quindi, di un'attivita esercitata per finalita produttive. La cura dei parchi, dei viali e dei giardini pubblici comunali assunta in appalto da un imprenditore specializzato non puo formare oggetto di un'impresa agraria, perche costituisce un'attivita del tutto svincolata dalla raccolta dei prodotti della terra e dai rischi relativi all'andamento della produzione agricola.*

Riferimenti normativi: Legge 07/12/1924 num. 2270 art. 5, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)