Sez. 2, Sentenza n. 3525 del 06/12/1972 (Rv. 361467 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - MISURA - CRITERIO PER IL RELATIVO CALCOLO - RILEVANZA DELL'IMPRESA - LAVORATORI AGRICOLI - LAVORO AGRICOLO ESEGUITO DA UN APPALTATORE - ESPLETAMENTO A MEZZO DI LAVORATORI AGRICOLI - CONTRIBUTI PER IL SETTORE AGRICOLO - OBBLIGATORIETA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - MISURA - CRITERIO PER IL RELATIVO CALCOLO - RILEVANZA DELL'IMPRESA - LAVORATORI AGRICOLI - LAVORO AGRICOLO ESEGUITO DA UN APPALTATORE - ESPLETAMENTO A MEZZO DI LAVORATORI AGRICOLI - CONTRIBUTI PER IL SETTORE AGRICOLO - OBBLIGATORIETA.*
Per stabilire la natura dell'attivita svolta dal lavoratore al fine di individuare il criterio per il calcolo dei contributi assicurativi per l'invalidita e la vecchiaia non sempre e sufficiente la qualifica del dipendente o il contenuto della prestazione, ma occorre avere riguardo anche alla organizzazione nella quale questa si inserisce ed alla finalita dell'impresa. Nel caso in cui piu aziende agricole fanno compiere un lavoro proprio della coltivazione dei campi ad un appaltatore, che si serve all'uopo di lavoratori agricoli, tale appaltatore, pur non avendo la veste di un imprenditore agricolo, se ne differenzia solo per il risultato economico ed il rischio ma non per il contenuto, l'organizzazione e lo scopo dell'attivita esplicata, i quali per la qualificazione dei dipendenti, la loro prestazione e la stessa organizzazione e direzione del lavoro si esauriscono nell'ambito dell'attivita agricola. In conseguenza l'attivita imprenditoriale del suddetto appaltatore non vale a diversamente qualificare l'attivita dei suoi lavoratori dipendenti e quindi non e rilevante nel rapporto previdenziale, per cui i contributi per i predetti prestatori di lavoro non possono essere diversi da quelli dovuti per il settore agricolo. (V 593'69, mass n 338802).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 51, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 52, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 48, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)