Sez. U, Sentenza n. 1246 del 01/12/2000 (Rv. 542303 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Pagamento - Richiesta all'acquirente in virtù del privilegio ex art. 28 d.P.R. n. 643 del 1972 - Esistenza, estensione e legittimità del privilegio - Contestazione - Controversia relativa - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione - Residuale giurisdizione dell'A.G.O. - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI
Rispetto alla causa che sia promossa contro l'Amministrazione finanziaria dall'acquirente di un immobile sottoposto al privilegio di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, ancorché in via d'opposizione all'ingiunzione fiscale, sussiste la giurisdizione del giudice tributario non solo quando la domanda contesti "l'an" od il "quantum" del debito del venditore, o l'esistenza e l'estensione di quel privilegio, ma anche quando la domanda stessa sia rivolta a negare l'attitudine di detta norma a legittimare l'azione in effetti esercitata, così mettendo in discussione le facoltà connesse alla prelazione sull'immobile. La giurisdizione del giudice ordinario è, invece, residuale, per le cause che riguardino soltanto i presupposti o i requisiti formali degli atti compiuti dal titolare del credito d'imposta e del privilegio, senza introdurre questioni sulla spettanza, consistenza e qualità dei relativi diritti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)