Sez. U, Sentenza n. 1230 del 23/01/2004 (Rv. 569631 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito dell'Amministrazione finanziaria di natura tributaria - Assistito da privilegio ex art. 2758 cod. civ. - Domanda di ammissione al passivo fallimentare - Ammissione allo stato passivo come credito chirografario - Opposizione - Controversia - Spettanza - Giudice tributario - Esclusione - Giudice ordinario - Affermazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa all'ammissione al passivo di un credito di natura tributaria vantato dall'Amministrazione finanziaria (nella specie: per imposta di registro), richiesto in via privilegiata ex art. 2758 cod. civ., ma ammesso allo stato passivo, dal giudice delegato, solo in via chirografaria (per mancato rinvenimento del bene sul quale il privilegio dovrebbe esercitarsi), ove l'atto impositivo non sia in contestazione, ma si ponga come titolo di ammissione al passivo, recepito dal decreto con cui il giudice delegato dichiara l'esecutività dello stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)