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Sez. L, Sentenza n. 14634 del 28/12/1999 (Rv. 532566 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Condizioni - Notifica alle altre parti - Necessità - Produzione ad opera di tutte le parti - Equipollenza.
Stato
decisa il 1999-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532566-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

In sede di legittimità possono essere prodotti ai sensi dell'articolo 372 cod. proc. civ. i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l'interesse al ricorso stesso; tale produzione resta assoggettata alla regola dettata per il deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, ossia alla avvenuta notifica mediante elenco alle altre parti; peraltro, qualora detti documenti (nella specie, verbale di conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro) siano prodotti da tutte le parti costituite, tale produzione può validamente sostituire la notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)