Sez. L, Sentenza n. 8698 del 08/09/1997 (Rv. 507662 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere - Produzione indipendente dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Condizioni - Notifica alle altre parti dei documenti in elenco - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
In sede di legittimità sono producibili a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venire meno l'interesse al ricorso stesso. Tale produzione, resta assoggettata alla regola, dettata per il deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso (o del controricorso) ossia alla avvenuta notifica mediante elenco alle altre parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)