Sez. 1, Sentenza n. 22972 del 07/12/2004 (Rv. 578442 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Condizioni - Notifica alle altre parti - Necessità - Produzione ad opera di tutte le parti - Equipollenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Allorquando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione. Ne consegue che i documenti concernenti la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole dettate per il deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, che ne comportano la notifica mediante elenco alle altre parti, salvo che tali documenti vengano prodotti da tutte le parti costituite, nel qual caso la produzione congiunta può validamente sostituire la notifica prescritta dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)