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Sez. 4, Sentenza n. 9501 del 18/06/1979 Ud. (dep. 13/11/1979) Rv. 143399 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - SENTENZA ANNULLATA PARZIALMENTE CON RINVIO - MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA RES IUDICATA RISPETTO ALLE PARTI NON ANNULLATE - APPLICAZIONE IN TEMA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO INTERVENUTA DOPO L'ANNULLAMENTO.*
Stato
decisa il 1979-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143399-01

COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - SENTENZA ANNULLATA PARZIALMENTE CON RINVIO - MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA RES IUDICATA RISPETTO ALLE PARTI NON ANNULLATE - APPLICAZIONE IN TEMA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO INTERVENUTA DOPO L'ANNULLAMENTO.*

La res iudicata e costituita solo dalla sentenza irrevocabile che, chiudendo definitivamente il procedimento, esaurisce l'Azione penale e costituisce titolo idoneo per il promovimento dell'esecuzione. Ne deriva che, in caso di annullamento parziale con rinvio, e precluso al giudice del rinvio l'esame delle parti non annullate della sentenza, ma, rispetto ad esse, la res iudicata non si Forma immediatamente, bensi al momento della chiusura definitiva del processo. Ne consegue ulteriormente che la causa estintiva intervenuta dopo l'annullamento con rinvio e operante anche rispetto agli effetti del reato giudicati con le parti non annullate della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)