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Sez. 6, Sentenza n. 6065 del 12/02/1980 Ud. (dep. 13/05/1980) Rv. 145285 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - PARZIALE - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO NON COMPRESO NELLA PARTE DELLA SENTENZA ANNULLATA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145285-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - PARZIALE - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO NON COMPRESO NELLA PARTE DELLA SENTENZA ANNULLATA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE - LEGITTIMITA.*

La disposizione dell'art 545 comma primo cod proc pen pone al giudice del rinvio una mera preclusione processuale al riesame delle parti della sentenza non annullate dalla Corte di Cassazione; rispetto ad esse il giudicato sostanziale si Forma, infatti, non immediatamente ma al momento della chiusura definitiva del processo. Pertanto, operando nel giudizio di rinvio non un giudicato ma una semplice preclusione, eventuali cause estintive sopravvenute devono essere applicate ai reati cui si riferisce la parte della sentenza non annullata. (Conf mass n 143399).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)