Sez. 5, Sentenza n. 23224 del 14/04/2003 Ud. (dep. 27/05/2003) Rv. 224930 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico - Atto previsto dalla legge - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico non è necessario che esista una norma giuridica che con riferimento al contenuto obblighi il privato a possedere i requisiti dichiarati, ma è sufficiente che il suddetto atto precostituito per la prova del fatto attestato abbia un contenuto non veritiero(Fattispecie in cui anche dopo l'abrogazione, avvenuta con L. 26 giugno 1996 n. 507., dell'obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per ottenere le iscrizioni necessarie ad esercitare l'attività di autocarrozzeria, attestante il possesso di attrezzature occorrenti per l'attività di autoriparazione, è stato ritenuto che l'atto contenente la falsa attestazione costituisca il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in quanto la legge sopra richiamata non ha inciso né sulla norma penale né su norme extrapenali costituenti presupposto di quella penale.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 26/06/1996 num. 507
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)