Sez. 1, Sentenza n. 929 del 07/02/1984 (Rv. 433134 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO FISSATO DALL'ACCORDO GATT - APPLICABILITÀ - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI TRIBUTI DOGANALI PREVISTO DALLO STESSO ACCORDO - INAPPLICABILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO FISSATO DALL'ACCORDO GATT - APPLICABILITÀ - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI TRIBUTI DOGANALI PREVISTO DALLO STESSO ACCORDO - INAPPLICABILITÀ.*
Con riguardo all'i.G.e. Cosiddetta all'importazione, nella disciplina fissata dall'accordo GATT di Ginevra del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), trova applicazione l'art. 3 n. 2 (ora 4) dell'accordo medesimo, sul principio della parità di trattamento tributario fra prodotti nazionali e prodotti importati da altri stati contraenti, e non il precedente art. 2 n. 2, sul divieto di aggravamento dei Tributi doganali, dato che la suddetta imposta ha natura di tributo interno, al pari della normale i.G.e.. (V 3923/76, mass n 382596; (V 10/75, mass n 373110).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)