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Sez. U, Sentenza n. 10 del 07/01/1975 (Rv. 373110 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - IMPORTAZIONI DAGLI STATI ADERENTI AL GATT - COTONI E PRODOTTI SIMILARI - RIDUZIONE DELL' ALIQUOTA DEI PRODOTTI NAZIONALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373110-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - IMPORTAZIONI DAGLI STATI ADERENTI AL GATT - COTONI E PRODOTTI SIMILARI - RIDUZIONE DELL' ALIQUOTA DEI PRODOTTI NAZIONALI - INAPPLICABILITA.*

La riduzione al quattro per cento dell'aliquota dell'IGE dovuta sui cotoni greggi nazionali, stabilita dall'art 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958 n 267, non si estende all'IGE all'importazione dovuta sui prodotti similari provenienti dagli stati aderenti al GATT, avendo il legislatore inteso limitare detta riduzione al prodotto italiano per eliminare la sperequazione che con la legge 12 agosto 1957, n 757 si era venuta a determinare a danno di questo, a causa dei gravami fiscali cui esso era soggetto nella fase di passaggio dall'agricoltura all'industria. (Conf 1771/72, mass n 358732).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/03/1955, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)