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Sez. U, Sentenza n. 745 del 15/03/1972 (Rv. 356892 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI - MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - TITOLARITA DELL'INTERESSE LEGITTIMO ED INTERESSE A RICORRERE - INSINDACABILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356892-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI - MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - TITOLARITA DELL'INTERESSE LEGITTIMO ED INTERESSE A RICORRERE - INSINDACABILITA.*

Il Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del consiglio di stato concerne i limiti esterni alla giurisdizione, mentre ne rimane sottratto il modo con cui la giurisdizione e stata esercitata. Nel Sindacato delle Sezioni Unite non rientrano, pertanto, le questioni che riguardano l'appartenenza al soggetto impugnante della vantata posizione di interesse legittimo e la sussistenza dell'interesse processuale a ricorrere. (V 2643'70, mass n 349060; 744'70, mass n 346010).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)