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Sez. 5, Sentenza n. 8106 del 17/12/2003 Ud. (dep. 25/02/2004) Rv. 228745 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sentenza - Omissione totale della motivazione - Inesistenza della pronuncia - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228745-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di requisiti della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), la totale omissione della motivazione non determina l'inesistenza della pronuncia, in quanto il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato, di guisa che nel caso di impugnazione la sentenza deve essere annullata per mancanza di motivazione ed il giudice che deve procedere al nuovo giudizio è quello di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)