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Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009) Rv. 244118 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Mancanza grafica della motivazione - Annullamento della sentenza - Esclusione - Potere del giudice di appello di integrazione della motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244118-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE

La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (La Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 559 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)