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Sez. 1, Sentenza n. 6026 del 18/11/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206257 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Dispositivo - Necessità di integrare il contenuto con la motivazione.
Stato
decisa il 1996-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206257-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Se è vero che nei provvedimenti del giudice il dispositivo ha l'essenziale funzione di esprimere la volontà della legge nel caso concreto, è altrettanto vero che il "decisum" deve essere accertato e chiarito anche alla luce delle ragioni della decisioni esposte nella parte motiva della sentenza, che rappresenta un tutto organico il cui contenuto va ricostruito mediante il coordinamento con la motivazione anche se quest'ultima, per le sentenze pronunciate a seguito di dibattimento, non può porsi in contrasto con il dispositivo letto in udienza, cui va data prevalenza in caso di difformità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)