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Sez. 2, Sentenza n. 8491 del 18/11/1987 (Rv. 456018 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456018-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*

Ai fini dell'applicazione del comma terzo dell'art. 1150 cod. civ. - in base al quale l'indennità per i miglioramenti recati alla cosa deve essere corrisposta, al possessore di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore - l'importo della spesa dei miglioramenti, in quanto diretto ad una reintegrazione patrimoniale, è debito non di valuta, ma di valore, per cui esso deve essere determinato dal giudice, tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi sino al momento della liquidazione, anche d'ufficio e quindi indipendentemente da qualsiasi prova da parte del danneggiato. (Conf 5337/83, mass n 430252; (Conf 269/76, mass n 378936; (Conf 2422/73, mass n 365813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)