Sez. 2, Sentenza n. 5337 del 09/08/1983 (Rv. 430252 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE.*
L'Obbligo del risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, tenendo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ha natura di debito non di valuta, ma di valore, sicché il giudice, nella relativa quantificazione, deve tener conto, anche d'ufficio, e quindi indipendentemente da qualsiasi prova da parte del danneggiato stesso, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione. (Conf 1429/82, mass n 419260; (Conf 132/82, mass n 417825; (Conf 1222/81, mass n 411795).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)