Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 24/09/1973 (Rv. 365813 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - IMPORTO DELLA SPESA - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA - RICOSTRUZIONE QUASI TOTALE DELL'EDIFICIO - SOMMA CORRISPOSTA AL COSTRUTTORE - RILEVANZA.*
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - IMPORTO DELLA SPESA - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA - RICOSTRUZIONE QUASI TOTALE DELL'EDIFICIO - SOMMA CORRISPOSTA AL COSTRUTTORE - RILEVANZA.*
Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 1150 cod civ - secondo il quale l'indennita per i miglioramenti arrecati alla cosa deve essere corrisposta, al possessore di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore - l'importo della spesa dei miglioramenti, in quanto diretto ad una reintegrazione patrimoniale, e debito non di valuta, ma di valore, per cui esso deve essere determinato tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino al momento della liquidazione. Anche nel caso di miglioramento rappresentato da ricostruzione quasi totale dell'edificio, l'importo della spesa - da intendersi come debito di valore - e costituito dalla somma corrisposta dal possessore al terzo costruttore, e non gia dal valore dei materiali e della mano d'opera. (V 3566/69, mass n 343756).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)