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Sez. 5, Sentenza n. 17698 del 02/09/2004 (Rv. 576641 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Obbligo di chiamare in causa anche in appello ex art. 331 cod. proc. civ. - Presupposti - Difetto - Conseguenze - Art. 53 del D.Lgs n. 546 del 1992 - Portata - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576641-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario ed in ipotesi di litisconsorzio, per l'esistenza di una situazione che comporti l'obbligo di chiamare in causa anche in appello, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., tutte le parti presenti nella prima fase del processo, è necessario che i rapporti dedotti in causa siano inscindibili, non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio, o che due (o più) rapporti dipendano logicamente l'uno dall'altro, o da un presupposto di fatto comune, in modo tale da non consentire razionalmente l'adozione nei confronti delle diverse parti di soluzioni non conformi perché comporterebbero capi di decisione logicamente in contraddizione tra loro. Ne consegue che, quando il giudice di primo grado adotti, senza contraddizioni insanabili, soluzioni diverse nei confronti di più parti (nella specie: nei confronti dell'Ufficio del Registro e dell'Ufficio Tecnico Erariale), se ne deve dedurre l'insussistenza di alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, nemmeno di carattere processuale, e l'applicabilità dell'art. 332 cod. proc. civ., sulla impugnazione relativa alle cause scindibili. Nè rileva in senso contrario il disposto del secondo comma dell'art. 53 del D.Lgs 31 ottobre 1992, n. 546 - secondo il quale "il ricorso in appello è proposto... nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado..." - sia perché l'inosservanza di questa prescrizione non è sanzionata con la nullità, sia perché comunque, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., nessuna nullità può essere opposta dalla parte che vi ha rinunziato anche tacitamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 31/10/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/10/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)