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Sez. 4, Sentenza n. 20591 del 05/03/2008 Ud. (dep. 22/05/2008) Rv. 240213 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Confessione - Unico elemento posto a fondamento del giudizio di colpevolezza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240213-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

La confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa purchè il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)