Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013 Ud. (dep. 20/03/2014) Rv. 259489 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Confessione - Unico elemento posto a fondamento del giudizio di colpevolezza del confidente - Condizioni.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
La confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato. (Nel caso di specie, relativo alla transizione dell'imputato tra due organizzazioni criminali protagoniste di una faida di camorra, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale la corte territoriale aveva escluso che la confessione dell'imputato di aver aderito al gruppo vincente fosse stata dettata dall'intento di proteggere se stesso e i suoi famliari dalle ritorsioni cui lo avrebbe esposto la conoscenza della sua perdurante affiliazione al clan perdente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)