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Sez. L, Sentenza n. 6019 del 14/10/1986 (Rv. 448355 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - TERMINI - I.N.P.S. - IN GENERE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DELL'I.N.P.S. RIMASTO CONTUMACE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - ESECUZIONE NELLA SEDE PROVINCIALE A MANI DI UN IMPIEGATO ANZICHÉ NELLA SEDE CENTRALE IN ROMA A MANI DEL PRESIDENTE - NULLITÀ - IMPUGNAZIONE DELL'ISTITUTO PROPOSTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE BREVE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448355-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - TERMINI - I.N.P.S. - IN GENERE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DELL'I.N.P.S. RIMASTO CONTUMACE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - ESECUZIONE NELLA SEDE PROVINCIALE A MANI DI UN IMPIEGATO ANZICHÉ NELLA SEDE CENTRALE IN ROMA A MANI DEL PRESIDENTE - NULLITÀ - IMPUGNAZIONE DELL'ISTITUTO PROPOSTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE BREVE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione da parte del soggetto rimasto contumace, è necessario che la sentenza sia a questo notificata personalmente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 292 cod. proc. civ. e pertanto, nel caso di contumacia dell'i.N.P.S., poiché l'art. 1 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 dispone che esso ha la Sede centrale e il domicilio legale a Roma, la notifica personale della sentenza deve essere eseguita, a norma del combinato disposto degli artt. 292 e 145 cod. proc. civ., nella Sede centrale dell'istituto in Roma a mani del Presidente, ivi legalmente domiciliato, e non nella Sede provinciale a mani di un suo impiegato, pena, a norma dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità (per inosservanza delle Disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia) della notifica stessa, la quale non può ritenersi sanata ove l'impugnazione dell'istituto sia stata proposta dopo la scadenza del termine breve. (V 4066/80, mass n 407972; (Conf 5371/81, mass n 416088).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)