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Sez. 1, Sentenza n. 5074 del 21/05/1998 (Rv. 515651 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Notificazione all'I.N.P.S. - Presso la sede provinciale - Validità - Esclusione - Presso la sede centrale - Necessità - Procedimenti monitori precedentemente instaurati dallo stesso attore presso la sede provinciale ove l'istituto aveva eletto domicilio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515651-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

È nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio contro l'I.N.P.S. effettuata presso la sede provinciale, anziché presso la sede centrale dell'istituto e nel domicilio legale di esso, in persona del presidente che ne ha legale rappresentanza ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 639 del 1970, a nulla rilevando la circostanza che (come nella specie), in eventuali, precedenti giudizi monitori, nonché di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'Istituto avesse eletto domicilio presso la propria sede provinciale, non spiegando alcuna influenza tale vicenda nel diverso ed autonomo giudizio cognitorio successivamente promosso dallo stesso attore nei dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 2, DPR 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)