Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017 (Rv. 645134 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE | Notificazione mediante consegna al portiere - Invio della raccomandata al destinatario - Omissione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE
Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)