Sez. 1, Sentenza n. 3571 del 26/10/1968 (Rv. 336775 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La nullita di un negozio puo essere rilevata, in ogni stato e grado di giudizio e quindi anche in Cassazione, di ufficio o su istanza proposta dalle parti per la prima volta nella Sede medesima, ma tale principio non e applicabile quando la proposizione della relativa questione, non dedotta nel giudizio di merito, richieda un'indagine di fatto, riprendendo, in tale ipotesi, pieno vigore il principio dispositivo delle parti. (nella fattispecie il ricorrente aveva, per la prima volta, in Sede di Cassazione, dedotto la nullita di un contratto preliminare di compravendita immobiliare a norma delle Disposizioni di cui al decreto n. 1015 del 1941, assumendo che la nullita non era stata sanata dalla legge n.29 del 1952, in quanto l'immobile non solo non era stato consegnato al promissario, ma era stato ad altri venduto prima della proposizione della domanda giudiziale). Conforme alla sentenza n. 2586-66, mass. N. 324978.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)