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Sez. 3, Sentenza n. 464 del 18/02/1972 (Rv. 356405 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DAL GIUDICE - CONDIZIONI - RISULTANZA DAGLI ATTI PROCESSUALI.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356405-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DAL GIUDICE - CONDIZIONI - RISULTANZA DAGLI ATTI PROCESSUALI.*

La nullita di un contratto, ai sensi dell'art 1421 cod civ puo essere rilevata d'ufficio dal giudice sempre che i presupposti della nullita risultino dagli Atti. La norma dell'art 1421, infatti, deve intendersi in coordinazione sia con il divieto di proposizione di domande nuove in appello, sia con il principio della domanda dettato dall'art 112 cod proc civ e con il principio della disponibilita delle prove, implicante la conseguenza che il giudice non possa prospettarsi questioni giuridiche che presuppongono indagini di fatto per le quali manchino in Atti gli elementi necessari. (V 1128'70, mass n 346697; 3571'68, mass n 336775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)