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Sez. U, Sentenza n. 7937 del 06/08/1990 (Rv. 468624 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE - GEOMETRI - CANCELLAZIONE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL VENIR MENO DEI DIRITTI CIVILI - NATURA - PROVVEDIMENTO ACCERTATIVO NON IRROGATIVO DI SANZIONE DISCIPLINARE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI DIFESA IN SEDE DISCIPLINARE ED OBBLIGO DI AVVISO AL P.M. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468624-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE - GEOMETRI - CANCELLAZIONE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL VENIR MENO DEI DIRITTI CIVILI - NATURA - PROVVEDIMENTO ACCERTATIVO NON IRROGATIVO DI SANZIONE DISCIPLINARE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI DIFESA IN SEDE DISCIPLINARE ED OBBLIGO DI AVVISO AL P.M. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La cancellazione dall'albo professionale, disposta dal consiglio provinciale dei Geometri per il venir meno del godimento dei diritti civili (nella specie, in conseguenza di dichiarazione di fallimento dell'iscritto), integra un provvedimento accertativo del sopravvenuto difetto dei requisiti dell'iscrizione, non irrogativo di sanzione disciplinare. Pertanto, nel relativo procedimento (di natura amministrativa e non giurisdizionale, come invece quello d'impugnazione dell'atto del consiglio locale davanti al consiglio nazionale) non trovano applicazione le regole dettate per la tutela dei diritti di difesa dell'incolpato in Sede disciplinare, né insorge Obbligo di dare avviso al pubblico ministero. (V 2129/81, mass n 412851).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 50 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 50 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12, Legge 07/03/1985 num. 75 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)